Kg detenibili di V e Iv cat senza licenza di deposito
- ecceziunal
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Kg detenibili di V e Iv cat senza licenza di deposito
Apro questa discussione per capire ancora meglio cioè che mi è stato detto da pirotecnici ed avvocati, secondo l'art 97 e 38 si possono acquistare trasportare ed impiegare nonchè detenere senza licenza fino a 5kg netti di V cat, mentre riguardo alla Iv cat si possono acquistare trasportare e detenere senza licenza fino a 25kg netti(l'acquisto però c'è sempre una licenza di polizia tipo porto d'armi). Cioè che dico mi è stato letto sul Tulps e posso anche dirvi le pag dove trovare tali diciture...
- giopappiri
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- ecceziunal
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L'art. 97 del Re TULPS recita così:
Possono tenersi in deposito o trasportarsi senza licenza, artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio.
I 25 kg di cui si parla sono lordi, e non netti.
Per artifici si intendono quelli classificati nella IV categoria (artifici pirotecnici veri e propri) e nella V categoria gruppo C (giocattoli pirici).
Rimane il fatto che per l'acquisto occorre comunque una licenza di polizia (licenza di porto d'armi, o nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore ex art. 55 TULPS) o documento che attesti la maggiore età (solo per la V categoria gruppo C), e l'obbligo di denuncia (articolo 38 del TULPS).
L'art. 97 continua così:
Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del TULPS, i prodotti esplodenti della V categoria gruppo D, fino a 5 kg netti.
Questi si che sono netti, ma trattasi di artifizi da segnalazione, dispositivi illuminanti aerei e cavolatine varie.
Possono tenersi in deposito o trasportarsi senza licenza, artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio.
I 25 kg di cui si parla sono lordi, e non netti.
Per artifici si intendono quelli classificati nella IV categoria (artifici pirotecnici veri e propri) e nella V categoria gruppo C (giocattoli pirici).
Rimane il fatto che per l'acquisto occorre comunque una licenza di polizia (licenza di porto d'armi, o nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore ex art. 55 TULPS) o documento che attesti la maggiore età (solo per la V categoria gruppo C), e l'obbligo di denuncia (articolo 38 del TULPS).
L'art. 97 continua così:
Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del TULPS, i prodotti esplodenti della V categoria gruppo D, fino a 5 kg netti.
Questi si che sono netti, ma trattasi di artifizi da segnalazione, dispositivi illuminanti aerei e cavolatine varie.
detenzione senza licenza di deposito
D'ACCORDO PERFETTAMENTE CON LUIGI!!! IL TULPS PARLA DI LORDO ESCLUSO L'IMBALLAGGIO.(E QUINDI IL CARTONE) D'ACCORDO CON L'ART.38 E QUINDI IN CASA POSSO TENEREMATERIALE DI IV E V-C FINO A 25KG LORDI. DOMANDA? MA DOPO AVER FATTO LA DENUNCIA COME DA ART.38 , DOPO UNA SETTIMANA ACCENDO SUL MIO TERRENO PRIVATO LONTANO DA CENTRI ABITATI, MATERIALE PER 10 KG LORDI, CHE FACCIO IL GIORNO DOPO , VADO IN CASERMA E DENUNCIO CHE HO 10 KG IN MENO? POI 2 GIORNI DOPO COMPRO ALTRI 5 KG LORDI, VADO NUOVAMENTE IN CASERMA E DENUNCIO ALTRI 5KG ' E VIA VIA COSI' FACENDO..........
A VOI I COMMENTI
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Re: Kg detenibili di V e Iv cat senza licenza di deposito
Si è così però apparte il porto d'armi per la detenzione, serve anche il certificato per l'accensione, e se hai 25kg di materiale di IV categoria di peso attivo devi avere anche un nulla osta di chi ti ha venduto il materiale e la licenze dell'autorità amministrativa del tuo paese per il luogo dove devi sparare. Ok se hai ancora qualche dubbio chiedi
Re: detenzione senza licenza di deposito
La norma è lacunosa, credo però che anche per quanto riguarda gli artifici pirotecnici, possa essere valida l'interpretazione che se ne fa in materia di detenzione delle munizioni. In riferimento ad esse, c'è l'obbligo di denunciarne il possesso, ma non l'obbligo di denunciare ne' la variazione in diminuzione delle munizioni regolarmente detenute, ne' l'eventuale reintegro.pilota ha scritto:In casa posso tenere materiale di IV e V-C fino a 25kg lordi.
domanda? ma dopo aver fatto la denuncia come da art.38 , dopo una settimana accendo sul mio terreno privato lontano da centri abitati, materiale per 10 kg lordi, che faccio il giorno dopo, vado in caserma e denuncio che ho 10 kg in meno? poi 2 giorni dopo compro altri 5 kg lordi, vado nuovamente in caserma e denuncio altri 5kg ' e via via cosi' facendo..........
a voi i commenti
- ecceziunal
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ragazzi a quello che ho capito io anche se ho il porto d armi, posso si acquistare entro un certo quantitativo e trasportarlo senza licenza la IV e v cat in esenzione parziale cioè avendo a bordo del mezzo di trasporto almeno un estintore da 2 kg a polvere ed una lampada portatile ed una dicitura che afferma il trasporto in esenzione parziale... ma non posso detenere la IV e la V gruppo C in casa o altrove o denunciarlo alla caserma in quanto serve la licenza di deposito,,,siete d'accordo?
Ultra daccordo!!ecceziunal ha scritto:ragazzi a quello che ho capito io anche se ho il porto d armi, posso si acquistare entro un certo quantitativo e trasportarlo senza licenza la IV e v cat in esenzione parziale cioè avendo a bordo del mezzo di trasporto almeno un estintore da 2 kg a polvere ed una lampada portatile ed una dicitura che afferma il trasporto in esenzione parziale... ma non posso detenere la IV e la V gruppo C in casa o altrove o denunciarlo alla caserma in quanto serve la licenza di deposito,,,siete d'accordo?
No, non sono d'accordo.ecceziunal ha scritto:... ma non posso detenere la IV e la V gruppo C in casa o altrove o denunciarlo alla caserma in quanto serve la licenza di deposito,,,siete d'accordo?
L'art 97 del Re TULPS continua a recitare che possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza, ......artifici in quantità non superiore a chilogrammi 25 di peso lordo, escluso l'imballaggio.
- ecceziunal
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38. Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri.
Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
46. Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.
47. Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.
È vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.
Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
46. Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.
47. Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.
È vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.
Re: Kg detenibili di V e Iv cat senza licenza di deposito
ciao ragazzi , in sostanza sparate tutto cio' che volete tranquilli e pensate a godervi lo spettacolo, tanto per quando arrivano so rimaste solo le scatole , se ci dovessimo attenere a tutte ste cose non spareremmo manco piu' un raudo. Percio' avanti SAVOIAAAA ciao
- blackcat81
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Re: Kg detenibili di V e Iv cat senza licenza di deposito
Ragazzi rimanendo in tema,sapete se è gia' ripresa in Cina la produzione di colpi al titanio... Insomma tra quanto rivedremo i finaloni con le chiusure al titanio?
- salvatore
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Re: Kg detenibili di V e Iv cat senza licenza di deposito
Non dovremmo tardare amico blackcat81,da fonti sicure,il tutto si dovrebbe sbloccare entro ottobre.Saluti.blackcat81 ha scritto:Ragazzi rimanendo in tema,sapete se è gia' ripresa in Cina la produzione di colpi al titanio... Insomma tra quanto rivedremo i finaloni con le chiusure al titanio?