LEGGE 25 gennaio 2006, n.29 -MODIFICA dell'Art. 9

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neutrini
LEGGE 25 gennaio 2006, n.29 -MODIFICA dell'Art. 9

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Art. 9.
(Modifiche all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004)


1. All'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma:
1) le parole: "di qualsiasi genere" sono sostituite dalle seguenti: "di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B,";
2) dopo le parole: "dal Questore" sono inserite le seguenti: ",nonche' materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identita' in corso di validita'";
b) dopo il quinto comma e' inserito il seguente:
"Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E".


Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1931, n. 146, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 55 (art. 54 testo unico 1926). - Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalita' delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita'.
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di I, II, III, IV, V categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonche' materie esplodenti di V categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identita' in corso di validita'.
Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori; ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera.
Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere.
Il contravventore e' punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire 300.000.
Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di V categoria, gruppo D e gruppo E.
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a lire 300.000.».


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