Capacità tecnica all'accensione e requisiti

Pagina dedicata ai tanti appassionati che ammirano si l'arte pirotecnica, ma che spesse volte hanno tante domande a riguardo e non riescono sempre a trovare risposta. Ponete qui i vostri quesiti, il nostro amico pirotecnico provvederà a tempo debito a soddisfare la vostra curiosità.

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mistura
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Capacità tecnica all'accensione e requisiti

Messaggio da mistura »

Buona sera a tutti scusatemi ma ho un'altro quesito da porre!
IL patentino,o meglio l'attestazione prefettizia della capacità tecnica art 101 Tulps, se una persona lo ottiene evidentemente è considerato idoneo a quella mansione, prima di essere ammesso all'esame fanno i controlli dei requisiti morali! la domanda che pongo è: l'ottenimento del patentino attesta in via indiretta anche il possesso dei requisiti? poi nel caso di fuochi artificiali si applicano articolo 11,12 e 43 tulps o solo l'articolo 11 e 12? in pratica l'articolo 43 parla di armi! i fuochi artificiali 4 categoria sono considerate armi? Grazie a chi mi darà una risposta

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MINO
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Re: Capacità tecnica all'accensione e requisiti

Messaggio da MINO »

I fuochi d artificio sono considerati esplosivi e quindi fanno parte della quarta e quinta categoria della classificazione degli esplosivi . Non sono considerati armi , quindi l art 43 non c entra nulla . Art 11 e 12 del tulps parla di concessioni delle autorizzazioni da parte degli organi competenti

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MINO
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Re: Capacità tecnica all'accensione e requisiti

Messaggio da MINO »

Articolo 11 del TULPS

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

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MINO
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Re: Capacità tecnica all'accensione e requisiti

Messaggio da MINO »

Art. 12 del TULPS

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

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MINO
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Re: Capacità tecnica all'accensione e requisiti

Messaggio da MINO »

Art. 43 del TULPS

Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

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MINO
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Re: Capacità tecnica all'accensione e requisiti

Messaggio da MINO »

Quindi l art. 43 si riferisce solo alle armi , mentre per il resto quindi anche i fuochi d artificio vale l art 11

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Fireworks
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Re: Capacità tecnica all'accensione e requisiti

Messaggio da Fireworks »

esuastivo, Mino :)
Roberto Carlo Mangialardo

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mistura
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Re: Capacità tecnica all'accensione e requisiti

Messaggio da mistura »

Ti ringrazio davvero tanto,pensavo anch'io così quindi fuochi artificiali articolo 11 12. Devo dire comunque che qualche questore o vice fa confusione e applica l'articolo 43,considerando i fuochi armi.

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mistura
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Re: Capacità tecnica all'accensione e requisiti

Messaggio da mistura »

il patentino,capacità tecnica requisiti articolo 11 mentre porto d'armi articolo 43 giusto? il superamento dell'esame e relativo rilascio del patentino attesta anche i requisiti se non mi sbaglio.
Le prefetture fanno i controlli sui requisiti personali e poi ti convocano all'esame!
Correggetemi! mi serve solo per capire, io ho il patentino, ma mi è capitato di parlare con persone che non sapevano se avrebbero potuto dare l'esame per condanne passate...e in questura notizie molto confuse in materia!ciao e grazie

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MINO
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Re: Capacità tecnica all'accensione e requisiti

Messaggio da MINO »

Pero attenzione l articolo 11 parla di rilascio di autorizzazioni di polizia , cioè per le autorizzazioni per effettuare lo spettacolo , non del rilascio del patentino per l accensione.

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mistura
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Re: Capacità tecnica all'accensione e requisiti

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ah ok! quindi se hai conseguito il patentino tutto fila!giusto?

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MINO
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Re: Capacità tecnica all'accensione e requisiti

Messaggio da MINO »

mistura ha scritto:ah ok! quindi se hai conseguito il patentino tutto fila!giusto?
Ameno che non te lo ritirano per qualche reato

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mistura
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Re: Capacità tecnica all'accensione e requisiti

Messaggio da mistura »

Grazie Mino..buon fine settimana.

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Benzolift
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Re: Capacità tecnica all'accensione e requisiti

Messaggio da Benzolift »

Il fatto che si possa ritirare il "patentino", appare quantomeno paradossale (per non dire un ridicolo abuso di talune prefetture), in quanto il patentino, non è una licenza o atorizzazione di polizia ma solo un attestato che certifica la capacità tecnica di effettuare un determinato lavoro, e non il permesso di poterlo fare (nel tal caso sarebbe una autorizzazione o licenza, revocabilissima come tutte le licenze/autorizzazioni), praticamente certifica solo la conoscenza di una certa materia, come un diploma di scuola media o altro diploma. Altra cosa sono le licenze; A riprova di ciò, spesso rileviamo che medici, avvocati, laureati vari che abusando del titolo che possiedono per esercitare le loro professioni, commettono reati, bene, costoro possono essera radiati dai vari albi (raramente) vengono denunciati, processati, condannati, certo però non viene ritirato ad essi il diploma di laurea, che è, e rimarrà loro per sempre. I reati sono reati e rimangono tali, patentino o non patentino e vengono comunque sanzionati..Un abbraccio a tutti.

P.S. Speriamo allora che non inizino a ritirare pure le licenze di scuola elementare beh almeno quelli che non hanno neanche quella possono stare tranquilli.

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mistura
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Re: Capacità tecnica all'accensione e requisiti

Messaggio da mistura »

Sono d'accordo con te! quando fai la domandina in prefettura per sostenere l'esame prima di tutto fanno i controlli dei requisiti se ci sono ti mandano un telegramma dicendo la data dell'esame e di prepararti altrimenti niente esame,spiegandoti i motivi ostativi..si deduce che anche se si tratta di una capacità tecnica, si attesta che il soggetto è idoneo,quindi sotto i profili di capacità e requisiti,se no che senso avrebbe!! gli si dice no prima! c' è tanto ostruzionismo in questa materia, rilascio di licenze, dipende sempre da chi trovi negli uffici..


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